Bombole per metano uso autotrazione omologazione internazionale ECE/ONU R110, tipologia CNG-4:
- Sono costruite con corpo non metallico e rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina (tutto composito);
- Con l’entrata in vigore del DM 13 maggio 2022 le bombole devono essere riqualificate (revisionate) ogni 48 mesi dalla data di immatricolazione dell’autoveicolo (come specificato nel libretto di circolazione).
La novità più importante del decreto è l’allineamento a 4 anni – come avviene per tutti gli altri serbatoi R110 – della riqualificazione periodica delle bombole CNG4 installate sui veicoli di categoria M1 e N1, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del DM 13 maggio 2022;
- Alle bombole scadute prima del 14.07.2022 la revisione andrà applicata a 24 mesi e successivamente a 48 mesi.
- Alle bombole scadute dopo il 14.07.2022 la revisione è stata prorogata automaticamente di ulteriori 24 mesi.
- hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
Per ciò che concerne le altre modifiche introdotte dal DM 13 maggio 2022 (prima riqualificazione visiva per CNG1, CNG2 e CNG3 e applicazione dei requisiti del personale tecnico abilitato ad eseguire ispezioni su impianti CNG) sarà necessario attendere il completamento del quadro legislativo.
In considerazione delle particolari caratteristiche delle bombole CNG-4, come citato nella Circolare Prot. n.7865 del 27 marzo 2015 sotto allegata, sono le case automobilistiche degli autoveicoli di serie alimentati e omologati a metano (OEM) categoria M1* ed N1* che devono espressamente comunicare quale modalità di riqualificazione sia congrua per le bombole utilizzate sui veicoli di loro produzione.
Le tipologie di verifiche sono:
– procedura di revisione simile a quella eseguita per le bombole di omologazione CNG-1, eseguita da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano)
– ispezione visiva (riqualificazione) effettuata dagli ispettori della MCTC (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) presso le sedi di riqualificazione (officine private, che rispondano ai requisiti richiesti dalla Circolare Prot. n.26752 del 30-11-2016 sotto allegata)
Le case automobilistiche che optano per l’ispezione visiva, sono tenute a comunicarlo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le istanze e i manuali di manutenzione sono pubblicati e consultabili sul ilportaledellautomobilista.it nella sezione “Riqualificazione bombole di tipo CNG4”.
NB: la riqualificazione delle bombole deve essere effettuata prima della revisione dell’autoveicolo
*categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (vedi art. 47 del Codice della Strada)
*categoria N1, veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. (vedi art. 47 del Codice della Strada)
Normativa di riferimento:
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale, Prot. n. 7865 Div3/H del 27-3-2015: Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento del metano per autotrazione di tipo CNG4 installate su veicoli di categoria M1 e N1.
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale, Prot. n. 26752 Div3/H del 30-11-2016: Riqualificazione periodica di bombole per il contenimento del metano per autotrazione di tipo CNG4 installate su veicoli di categoria M1 e N1 – Sedi di riqualificazione non appartenenti alla rete dei costruttori (officine private)
– DECRETO 13 maggio 2022- Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l’individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa. (allegato 2022.05.13)
– DM 13 maggio 2022 n. 144, concernente la modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento UN n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e l’individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa. (GU n. 162 del 13-7-2022) – Nota esplicativa sulle decorrenze. (allegato 2022.07.28)
– DM 13 maggio 2022 n. 144, concernente la modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l’individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa. (GU n. 162 del 13-7-2022) – Modalità applicative. (2022.07.18)
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