Bollo auto 2025 per gli autoveicoli a metano

Una raccolta di tutte le agevolazioni previste dalla legge e suddivise per regione.

L’importo del bollo auto è calcolato in base alla potenza del motore, misurata in kW, e alle tariffe locali previste da ogni regione, in base alla propria residenza.
La tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Fanno eccezione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online un comodo strumento per il calcolo del bollo.
Federmetano ha raccolto, per gli utenti in possesso di autoveicoli a metano con alimentazione monofuel (metano) o bifuel (benzina-metano), le normative in merito alle agevolazioni del bollo, suddivise per regione, aggiornate a gennaio 2025.
A livello nazionale (ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/1997, Art. 17, comma 5), per i veicoli ad alimentazione esclusiva a metano è prevista una riduzione del 75% del bollo auto.
Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto e le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno previsto ulteriori agevolazioni per i veicoli a metano.
In caso di dubbi sull’applicazione delle eventuali agevolazioni aggiuntive rispetto alla norma nazionale, si consiglia di contattare direttamente gli enti territorialmente competenti per le attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica.

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO:
Legge n. 449 del 27:12:1997, Art. 17, comma 5:
Riduzione del 75% della tassa automobilistica dei corrispondenti veicoli a benzina, per Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti. Misura a tempo indeterminato.

Regolamento ECE-ONU R 115, Artt. 2.1.3 e 2.1.4:
Definizione veicolo monocarburante e bicarburante

ABRUZZO:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kW per il valore annuo pari ad € 3,12 e il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Vedi tariffario Abruzzo, Regione Abruzzo-tassa automobilistica, aci.it–Regione Abruzzo.
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Abruzzo.

BASILICATA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in kW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Vedi Regione Basilicata – Bollo auto, aci.it–Regione Basilicata.
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Basilicata.

CALABRIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in kW per il valore annuo pari ad Euro 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad Euro 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Vedi tariffe in vigore dal 2009 – regione Calabria, tributi.regione.calabria.it, aci.it-Regione Calabria.

CAMPANIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione dalla normativa nazionale.
Vedi Regione Campania, aci.it-Regione Campania.
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Campania

EMILIA ROMAGNA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione dalla normativa nazionale.
Vedi finanze.regione.emilia-romagna.it, aci.it-Regione Emilia Romagna
Per informazioni e assistenza a favore dei contribuenti della Regione Emilia Romagna, clicca qui.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione dalla normativa nazionale.
Vedi Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tariffario Friuli Venezia Giulia 2025, aci.it-Regione Friuli Venezia Giulia
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Friuli Venezia Giulia

LAZIO
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione della normativa nazionale.
Vedi Regione Lazio, aci.it-Regione Lazio
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Lazio

 LIGURIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Con Legge Regionale 15/2022 viene disposta anche per i veicoli immatricolati nel 2023 l’esenzione per i veicoli a più basso impatto ambientale, rientranti nelle medesime categorie già agevolate nel 2022. In particolare sono esentati dal pagamento della TA regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi:

  • veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2023 omologati a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (sono da considerarsi nuovi a doppia alimentazione ai fini dell’agevolazione anche i veicoli delle medesime categorie, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1°gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione).
  • Per l’anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della TA regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina e a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2023. Le tre annualità decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Esenzione bollo auto per persone con disabilità:
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi.
Essa riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, e fino a 2800 centimetri cubici, per vetture diesel gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico, veicoli con alimentazione elettrica.
L’esenzione viene concessa per un solo veicolo e spetta se l’auto è intestata al disabile ovvero ad un familiare che lo ha fiscalmente a carico. (vedi serviziregioneliguria.it)
Vedi Regione Liguria e Aci.it
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Liguria

LOMBARDIA
Agevolazioni autoveicoli a metano
Esenzioni:

  • Veicoli monofuel a metano: risoluzione 1/2005 Regione Lombardia;
  • Per autovetture nuove e usate fino a 100 kW acquistate nell’anno 2025 EURO 6 purché immatricolate dal 1° gennaio 2021 (con esclusione delle autovetture alimentate a gasolio) con contestuale demolizione, nel medesimo anno, di veicoli di categoria Euro 0-1-2-3-4, se alimentati a gasolio oppure Euro 0-1, se alimentati a benzina, purché appartenenti alla medesima persona fisica o a componenti dello stesso nucleo familiare: esenzione per tre periodi di imposta a decorrere dal 2025.

Riduzioni:
autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale, GPL), la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in kW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i kW eccedenti i 100), art. 1, comma 239, legge 296/2006;
Vedi tariffario 2025 Regione Lombardia, Regione Lombardia, aci.it-Regione Lombardia
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Lombardia

MARCHE
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi Regione Marche

MOLISE
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno omologati fin dall’origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in Kw per il valore annuo pari ad euro 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad euro 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Per gli autoveicoli a cui la doppia alimentazione è stata fatta successivamente alla data di immatricolazione non si applica il tariffario nuovo. Per tali mezzi a prescindere dalla classe di appartenenza, restano applicabili le tariffe in vigore nel 2006 ovvero quelli della categoria euro più favorevole.
Vedi tariffario Regione Molise, Regione Molise.
Clicca qui per informazioni sulla tassa automobilistica della Regione Molise

PIEMONTE
Agevolazioni autoveicoli a metano:

  • Veicoli monofuel a metano sin dall’origine: esenzione permanente (“a vita”);
  • Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o gpl alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l’impianto già installato)
    L’esenzione è quinquennale e vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per questi veicoli scatta l’obbligo di pagamento, ma la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kW con potenza inferiore ai 100 kW, di € 2,79 da 100 kW a 129 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro) è ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a gpl e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.

ATTENZIONE! Per il solo anno di pagamento 2024 (ovvero per le scadenze da dicembre 2024 a novembre 2025), questi veicoli che hanno già beneficiato dell’esenzione quinquennale sono esenti dalla tassa automobilistica.

  • Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl “trasformati”

I veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/gpl “trasformati” con potenza non superiore ai 100 kW conformi alla direttiva 94/12/CE (euro 2 e superiori) e appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato dopo il 24 novembre 2006, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per cinque annualità. A partire dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento: diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria”, per questi veicoli si paga la tassa intera e la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kW. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kW non godono di agevolazioni ma delle riduzioni sulla tariffa, che sarà di € 2,79 da 100 kW a 129 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro.
Vedi Regione Piemonte, FAQ

PUGLIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina. I veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Vedi Regione Puglia, aci.it-Regione Puglia
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Puglia

SARDEGNA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione dalla normativa nazionale
Vedi  Regione Sardegna – Entrate, tariffario Sardegna 2025, aci.it-Regione Sardegna
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Sardegna

SICILIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
prevista solo agevolazione dalla normativa nazionale
Vedi Regione Siciliana e aci.it-Regione Siciliana
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Regione Siciliana

TOSCANA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale
Vedi Regione Toscana, aci.it-Regione Toscana
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della regione Toscana

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Agevolazioni autoveicoli a metano:
A partire dal 1° gennaio 2022 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli di nuova immatricolazione ad alimentazione ecosostenibile (alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, ibrida elettrica e termica) tengono conto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e non sono più concesse in caso di potenza massima del motore superiore a 185 kW, secondo la tabella seguente:

 

Emissioni CO[g/km] risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazioneDurata dell’esenzione [mesi] a decorrere dalla data di prima immatricolazione anche estera
1 – 3060
31 – 6036
61 – 9524
96 – 13512
+1360

Vedi Alto Adige riscossioni, Aci.it-Provincia Autonoma di Bolzano
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PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– L’esenzione quinquennale per i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica è applicata ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o rispettivamente entrati nella competenza tributaria della Provincia autonoma di Trento fino al 31 dicembre 2021.
dal 1° gennaio 2022 gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue:

Emissioni CO2 [g/km]Durata dell’esenzione [mesi]
1 – 3060
31 – 6036
61 – 9524
96 – 13512

Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione, nella Provincia Autonoma di Bolzano o all’estero, entrati nella competenza della P.A. di Trento dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della P.A. di Trento.
Vedi trentinoriscossionispa.it e aci.it-Provincia Autonoma di Trento.
Clicca qui per il servizio di assistenza diretta agli utenti della Provincia Autonoma di Bolzano

UMBRIA
Agevolazioni autoveicoli a metano
prevista solo agevolazione dalla normativa nazionale
Vedi Regione Umbria e aci.it-Regione Umbria
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VALLE D’AOSTA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno la tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima del motore espressa in kW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per kW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e anche oltre i 100 kW. Per i pagamenti frazionati si applica la tariffa di euro 2,66 per kW
Vedi Tariffario Regione Valle D’Aosta, Regione Valle D’Aosta, aci.it-Regione Valle D’Aosta
Clicca qui per il servizio diretto di assistenza agli utenti della regione Valle D’Aosta

VENETO:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
oltre all’agevolazione prevista dalla normativa nazionale per i veicoli monofuel, per i veicoli, c.d. bivalenti, dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano (il cui serbatoio di benzina ha una capacità superiore ai 15 litri), si applica la tariffa di euro 2,84 a kW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima.
Vedi portale bollo auto Regione Veneto

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