Incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per l’acquisto di mezzi pesanti alimentati a metano CNG e LNG.

Pubblicato in GU il Decreto del Ministero dei Trasporti. Con successivo Decreto Direttoriale saranno definite le modalità e i termini per la presentazione della domanda.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 208 del 13 settembre 2024 nel quale sono definite le modalità di attuazione della misura “investimenti XI“. Tale misura prevede l’erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto merci per il rinnovo del parco veicolare (annualità 2024). Il decreto è entrato in vigore il 13 settembre scorso e prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro di investimenti ripartiti nel modo seguente:

  1. 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNGgas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  2. 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 Econ contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
  3. 7,5 milioni di euro di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi (vedere allegato 1 al Decreto), volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.

Con successivo decreto direttoriale saranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande, nonché quelle per la rendicontazione degli investimenti e le istruttorie da parte del soggetto gestore RAM S.p.A.

 

PRINCIPALI CRITERI PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTI

A CHI SONO DESTINATI
Gli incentivi sono a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

 

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI PER L’ACQUISIZIONE DI VEICOLI ALIMENTATI A METANO/BIOMETANO

  • Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e a gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel /elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t. Per ciò che concerne i mezzi alimentati a metano, compresso o liquefatto, i contributi erogati sono di:
    • € 4.000 veicoli a CNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t;
    • € 9.000 veicoli a CNG, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t e sino a 16 t;
    • € 24.000 veicoli a CNG e gas naturale liquefatto LNG dimassa superiore a 16 tonnellate.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, viene riconosciuto una maggiorazione del contributo pari a 1.000 euro per ogni veicolo rottamato. La maggiorazione prevista è compresa dai 3.000 ai 15.000 euro se il veicolo rottamato è di classe Euro IV, Euro 4 o inferiore. Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento e a pena d’ammissibilità, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del Decreto (cioè dal 13 settembre 2023). Nella tabella seguente sono mostrate le tipologie di investimento e i contributi massimi ammissibili per l’investimento sopra descritto.

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG
AlimentazioneMassa complessivaContributo spettante per ciascun veicolo acquistato

[€]

Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato
Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E  [€]Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore

[€]

CNGda 3,5 t a 7 t4.000,001.000,00 euro3.000,00 euro
oltre 7 t e fino a 16 t9.000,001.000,00 euro7.000,00 euro
oltre 16 t24.000,001.000,00 euro15.000,00 euro
LNGoltre 7 t e fino a 16 t9.000,001.000,00 euro7.000,00 euro
oltre 16 t24.000,001.000,00 euro15.000,00 euro

 

IMPORTO MASSIMO AMMISSIBILE E ESCLUSIONE CUMULABILITÀ
Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa è di euro 550.000. Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Questa soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal Decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis».

 

DIVIETO DI ALIENAZIONE SINO AL 30 GIUGNO 2028
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato.

 

MAGGIORAZIONE
I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, nel caso in cui gli interessati facciano espressa richiesta (ved. art. 5 comma 12 del Decreto).


Link:


Allegati:

2024.09.13 DM MIT 06.08.2024_GU n. 215_2024

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