Pubblicato in GU il decreto interministeriale relativo al credito di imposta del 20% per l’acquisto di GNL
Misura fortemente sostenuta da Federmetano, è indirizzata alle imprese di logistica e trasporto merci in conto terzi.
Come previsto dall’art. 6, comma 5 del cosiddetto “Decreto Energia” – Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 di cui abbiamo parlato qui e qui – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022 n. 44 il decreto 22 dicembre 2022 che prevede un credito d’imposta del 20% per l’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato in autotrazione a favore delle imprese di logistica e trasporto delle merci in conto terzi.
Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) dal titolo “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali – Anno 2022” è entrato in vigore il 21 febbraio 2022.
La misura prevista da questa normativa è stata fortemente sostenuta da Federmetano che si è adoperata per chiedere anche l’ampliamento al gas naturale compresso nei successivi “decreti aiuti”, richiesta che, purtroppo, non ha avuto seguito.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario attendere il decreto direttoriale a cura del MIT nel quale saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di trasporto. Le istanze dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che acquisisce i dati.
Riportiamo, in sintesi, le principali disposizioni contenute nel decreto 22 dicembre 2022 che, ricordiamo, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato
RISORSE DISPONIBILI: 25 milioni di euro per l’anno 2022
BENEFICIARI: le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
– Entità:
Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto del GNL usato in autotrazione, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. I contributi sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final – pubblicata nella Gazzetta Europea del 9.11.2022 e consultabile qui – e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b) , del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il termine previsto dal punto 66 è il 31 dicembre 2023 ma a titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2024, a condizione che siano rispettati il periodo ammissibile – dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 – e le disposizioni di cui al punto 68 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final.
– Costo ammissibile:
è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l’impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato periodo di riferimento ed 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. L’aiuto complessivo per impresa non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di EUR. In conformità a quanto previsto dalla comunicazione C(2022)7945, il periodo di riferimento può essere individuato in uno specifico mese dell’anno 2022 o in un periodo di più mesi consecutivi, sempre dell’anno 2022.
– Cumulabilità aiuti di Stato
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
PROCEDURA DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE: I termini e le modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto, oltre che le modalità per l’effettuazione delle verifiche sul rispetto dei requisiti previsti dalla norma e la conseguente determinazione dell’agevolazione massima conseguibile, saranno determinati in un successivo decreto direttoriale a cura del MIT. L’istanza è presentata tramite piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati. Il credito d’imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell’agevolazione avviene, in ogni caso, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle richieste.
FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA: è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
VERIFICHE E CONTROLLI: è fatta salva la facoltà del MIT di effettuare tutti gli accertamenti le verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all’entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Allegati:
– Decreto 22 dicembre 2022
– Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia