Bollo auto 2023 per gli autoveicoli a metano
Una raccolta di tutte le agevolazioni previste dalla legge e suddivise per regione.
L’importo del bollo auto è calcolato in base alla potenza del motore, misurata in kW, e alle tariffe locali previste da ogni regione, in base alla propria residenza.
La tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Fanno eccezione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online un comodo strumento per il calcolo del bollo.
Federmetano ha raccolto, per gli utenti in possesso di autoveicoli a metano con alimentazione monofuel (metano) o bifuel (benzina-metano), tutte le normative in merito alle agevolazioni del bollo, suddivise per regione, aggiornate febbraio 2023.
A livello nazionale (ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/1997, Art. 17, comma 5), per i veicoli ad alimentazione esclusiva a metano è prevista una riduzione del 75% del bollo auto.
Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Veneto hanno previsto ulteriori agevolazioni per i veicoli a metano.
In caso di dubbi sull’applicazione delle eventuali agevolazioni aggiuntive rispetto alla norma nazionale, consigliamo di contattare direttamente gli enti territorialmente competenti per le attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica.
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO:
– Legge n. 449 del 27:12:1997, Art. 17, comma 5:
Riduzione del 75% della tassa automobilistica dei corrispondenti veicoli a benzina, per Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti. Misura a tempo indeterminato.
– Regolamento ECE-ONU R 115, Artt. 2.1.3 e 2.1.4:
Definizione veicolo monocarburante e bi-carburante
ABRUZZO:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:
RECAPITO TELEFONICO: 0862.556.000 – E-MAIL: infobollo@abruzzo.aci.it
Vedi regione.abruzzo.it, aci.it e tariffario Abruzzo.
BASILICATA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in kW per il valore annuo pari ad € 2,58 e il valore annuo espresso in CV pari a € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).
Vedi regione.basilicata.it
Nella Regione Basilicata i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 e N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a GPL, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
Vedi aci.it.
CALABRIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi tributi.regione.calabria.it e aci.it.
CAMPANIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
oltre all’agevolazione prevista dalla normativa nazionale (vedi regione.campania.it e aci.it),
– autovetture M1 euro 6 e superiori, con alimentazione ibrida gas metano/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc, immatricolate dal 19 agosto 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione nello stesso anno solare: esenzione 3 annualità; al termine del periodo di esenzione corrisponderanno un importo pari alla metà di quanto dovuto da un’auto a benzina di pari cilindrata.
Per usufruire dell’ecoincentivo non occorre presentare alcuna istanza, poiché i requisiti previsti dalla normativa saranno acquisiti tramite le risultanze derivanti dal Pubblico Registro Automobilistico.
Tutte le informazioni in merito, sono disponibili su aci.it.
EMILIA-ROMAGNA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi finanze.regione.emilia-romagna.it e aci.it.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi regione.fvg.it, aci.it e tariffario 2023 FVG.
LAZIO:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi regione.lazio.it e aci.it.
LIGURIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
L’articolo 5 della L.R. n.15 del 28/12/2022 dispone l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:
- del “primo bollo” e delle successive due annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell’anno 2023 a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, gasolio/gpl. Gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, con almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 tonnellate). Sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione;
- di tre annualità per i veicoli omologati con alimentazione benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a gpl o metano collaudato nel 2023. Le tre annualità decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione gpl o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema gpl o metano, se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
Prevede inoltre:
- estensione esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi: riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, e fino a 2800 centimetri cubici, per vetture diesel gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico, veicoli con alimentazione elettrica. L’esenzione viene concessa per un solo veicolo e spetta se l’auto è intestata al disabile ovvero ad un familiare che lo ha fiscalmente a carico (vedi regione.liguria.it)
- B. I contribuenti non sono tenuti a fare alcuna comunicazione, in quanto i dati relativi alle installazioni e collaudi degli impianti vengono inviati e registrati nell’archivio tasse automobilistiche a cura del dipartimento per i Trasporti terrestri.
(vedi servizi.regione.liguria.it)
Veicoli GNL
Esenzione veicoli con alimentazione GNL:
L’art. 6 della l.r.15/2022 prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l’annualità 2023, dei veicoli N3 destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate alimentati a gas naturale liquefatto (GNL) immatricolati nell’anno 2023. (vedi servizi.regione.liguria.it)
Vedi servizi.regione.liguria.it e aci.it.
LOMBARDIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– veicoli monofuel a metano: esenzione
– veicoli ibridi, anche con ricarica elettrica esterna (metano/elettrico) immatricolate nuove di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2019: riduzione del 50% per 5 anni;
– autoveicoli ibridi o con doppia alimentazione omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva di impianto (gas naturale): la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espresso in KW per il valore annuo pari ad Euro 2,58 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e dalla maggiorazione prevista per i kW eccedenti i 100);
Vedi: regione.lombardia.it
– veicoli M1 con alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) di classe Euro 6 di potenza non superiore a 100 kW acquistati nuovi di fabbrica o usati nel 2023 con contestuale rottamazione di un veicolo inquinante: esenzione per 3 anni riconosciuta alle persone fisiche per le autovetture a uso privato. Trascorsi i 3 anni si beneficerà della riduzione del 50% della tassa auto per i 2 anni successivi. (vedi le specifiche condizioni regione.lombardia.it e aci.it).
MARCHE:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale. Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina e GPL o benzina e metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.
Vedi regione.marche.it
MOLISE:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– Autovetture con doppia alimentazione/o a seguito installazione (Benzina/GPL o Benzina/Metano), vi è un’agevolazione di tariffa e bisogna considerare la tariffazione della classe di categoria Euro 4 (€ 2,76 per ogni Kilowatt).
Vedi regione.molise.it; FAQ Regione Molise
PIEMONTE:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– Veicoli monofuel a metano sin dall’origine: esenzione permanente (“a vita”)
– Veicoli bifuel benzina/metano nuovi di fabbrica: esenzione per 5 anni a decorrere dalla data di immatricolazione; dal 6° anno, tassa ridotta a 1/5 e calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kw con potenza sino ai 100 kW, di € 2,79 da 100 kW a 130 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro);
– Veicoli alimentati a gas metano “trasformati”: esenzione per 5 anni, dal 6° anno, tassa intera che si calcola sulla base della tariffa fissa di euro 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione, in vigore a partire dal 1° aprile 2016, è l’unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati Euro 0 ed Euro 1, nonché quelli di potenza superiore ai 100 kW, continuano a non godere di alcuna agevolazione.
Vedi regione.piemonte.it e Esenzioni per autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e gas propano liquido (gpl).
PUGLIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
Oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, nella regione Puglia i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Vedi: regione.puglia.it e aci.it
SARDEGNA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi Sardegna Entrate: Tassa automobilistica regionale, aci.it e tariffario 2023 Sardegna.
SICILIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi Regione Sicilia: Tassa automobilistica e aci.it.
TOSCANA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi Regione Toscana: Guida alla tassa automobilistica e aci.it.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– sino al 31.12.2021, veicoli nuovi bifuel (benzina-metano) e monofuel (metano): esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Sono esclusi i veicoli con installazione dell’impianto ad alimentazione ecologica successiva all’immatricolazione. Terminata l’esenzione, inoltre, le autovetture alimentate esclusivamente a GPL o a metano pagano un quarto della tassa automobilistica prevista per i veicoli alimentati a benzina o gasolio.
-Dal 1° gennaio 2022, veicoli nuovi bifuel (benzina-metano) e monofuel (metano) immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue:
Emissioni CO2 [g/km] | Durata dell’esenzione [mesi] |
1 – 30 | 60 |
31 – 60 | 36 |
61 – 95 | 24 |
96 – 135 | 12 |
Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione nella Provincia Autonoma di Trento o all’estero, entrati nella competenza della P.A. di Bolzano dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della PA di Bolzano.
Vedi altoadigeriscossioni.it e aci.it.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– sino al 31.12.2021, veicoli nuovi bifuel (benzina-metano) e monofuel (metano): esenzione quinquennale (intesa come 60 mesi solari a partire dal mese di immatricolazione) dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. L’agevolazione è riconosciuta ai veicoli dotati di doppia alimentazione fin dall’origine, con esclusione quindi delle installazioni successive all’immatricolazione di sistemi alternativi di alimentazione.
-Dal 1° gennaio 2022, veicoli nuovi bifuel (benzina-metano) e monofuel (metano) immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, come segue:
Emissioni CO2 [g/km] | Durata dell’esenzione [mesi] |
1 – 30 | 60 |
31 – 60 | 36 |
61 – 95 | 24 |
96 – 135 | 12 |
Sono ammessi al beneficio anche gli autoveicoli immatricolati antecedentemente in altra Regione, nella Provincia Autonoma di Bolzano o all’estero, entrati nella competenza della P.A. di Trento dal 1° gennaio 2022, per il periodo residuale di esenzione rispetto alla data di immatricolazione calcolato alla data di ingresso nella competenza della P.A. di Trento.
Vedi trentinoriscossionispa.it e aci.it.
UMBRIA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
nessuna; solo agevolazione prevista dalla normativa nazionale.
Vedi regione.umbria.it e aci.it.
VALLE D’AOSTA:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– per i veicoli bifuel (benzina-metano) e monofuel (metano) omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione è determinata, fatte salve le ulteriori agevolazioni in vigore, in base alla potenza massima espressa in kW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per KW) o euro 1,90 (per CV) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione.
Vedi regione.vda.it e aci.it.
VENETO:
Agevolazioni autoveicoli a metano:
– veicoli bifuel (benzina-metano) non si applica la riduzione del 75% e si applica la tariffa di euro 2,84 a kW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima.
Vedi regione.veneto.it.